Articolo

Indicazione
degli atti
soggetti a tariffa
Ammontare delle tariffe in euro
  
NOTE

8-bis

    1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di prodotti fitosanitari (articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come sostituito dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290:  

    1. Le tasse di rilascio di cui ai commi 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali di cui ai commi 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.  

      a) tassa di rilascio

      10.000    

      b) tassa annuale

        5.000    

    2. Registrazione di prodotti fitosanitari (articolo 6 della citata legge n. 283 del 1962, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 441 del 1963, ed articolo 9 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001), per ogni tipo di prodotto:      

      a) tassa di rilascio

        5.000    

      b) tassa annuale

        2.500   ».

      2. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le tasse annuali di cui all'articolo 8-bis della tariffa ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotto dal comma 1 del presente articolo, devono essere corrisposte entro due mesi dalla medesima data.