8-bis
1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di prodotti fitosanitari (articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come sostituito dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290:
1. Le tasse di rilascio di cui ai commi 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali di cui ai commi 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.
a) tassa di rilascio
10.000
b) tassa annuale
5.000
2. Registrazione di prodotti fitosanitari (articolo 6 della citata legge n. 283 del 1962, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 441 del 1963, ed articolo 9 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001), per ogni tipo di prodotto:
a) tassa di rilascio
5.000
b) tassa annuale
2.500
2. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le tasse annuali di cui all'articolo 8-bis della tariffa ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotto dal comma 1 del presente articolo, devono essere corrisposte entro due mesi dalla medesima data.